Bylaws of the EMCA



  1. NOME E SEDE PRINCIPALE.
  2. OBIETTIVI E SCOPI.
  3. APPARTENENZA E QUOTE.
  4. FINANZE.
  5. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE.
  6. AMMINISTRAZIONE.
  7. I DOVERI DEGLI UFFICIALI E DEI MEMBRI DI DIREZIONE.
  8. RIUNIONI ED ELEZIONI.
  9. COMITATI DI EMCA.
  10. PUBBLICAZIONI.
  11. EMENDAMENTI ALLO STATUTO.
  12. SCIOGLIMENTO.
  13. L'ADOZIONE DELLO STATUTO.


ARTICOLO I. NOME E SEDE PRINCIPALE.

Sezione 1. Nome

Il nome dell’associazione è “European Mosquito Control Association”, da questo momento in poi menzionato come EMCA.


Sezione 2. Sede Principale.

La sede principale dell'EMCA è a Strasburgo, Francia.
Indirizzo: Cité Administrative Gaujot, 14 rue du Maréchal Juin, 67084 STRASBURGO, FRANCIA.


Sezione 3. Durata.

La durata dell’EMCA è prevista per un tempo illimitato.


ARTICOLO II. OBIETTIVI E SCOPI.

Sezione 1. Obiettivo generale.

L'obiettivo generale dell'EMCA è di promuovere misure di lotta alle zanzare ed altri argomenti correlati e diffondere informazioni agli affiliati, ai suoi membri ed ad altri in Europa e regioni limitrofe.


Sezione 2. Obiettivi specifici.

Obiettivi specifici sono:

  1. Miglioramento della qualità di vita delle persone con la riduzione del livello del fastidio delle zanzare.
  2. Promozione di co-operazione europea e la partecipazione in progetti di lotta alle zanzare in Europa e nei paesi in via di sviluppo.
  3. Promozione dello studio, della prevenzione e del controllo di malattie attribuibili al vettore zanzara.
  4. Sviluppo e realizzazione di nuovi prodotti, tecniche e strumenti nella lotta alle zanzare.
  5. Rafforzare tutte le misure di lotta basate sul principio della gestione integrata degli insetti favorendo metodi a basso contenuto tossicologico e basso impatto ambientale.
  6. Conservazione della biodiversità delle aree umide con utilizzo di prodotti e metodi di lotta alle zanzare e promuovere la partecipazione condivisa nella gestione delle aree naturali
  7. Specificazione, sviluppo e standardizzazione delle regole di “buona pratica di laboratorio e della buona pratica di campo”, nella valutazione e nell’applicazione degli insetticidi, metodi di campionamento, tecniche di monitoraggio, procedure nel trattamento ed altri metodi di lotta.
  8. Organizzazione di corsi istruttivi e di addestramento, visite e scambi di personale tra i membri dell'associazione per realizzare le migliori figure professionali in concordanza con gli obiettivi dell’EMCA.
  9. Promozione di consapevolezza pubblica generale e delle autorità sul controllo delle zanzare e argomenti correlati.
  10. Promozione di attività di ricerca, valutazione ed expertise.
  11. Ed in generale promozione di scambio di informazioni e conoscenza nel senso più largo, in concordanza con gli obiettivi dell'associazione, tramite pubblicazioni delle attività, organizzazione di eventi, esposizioni e riunioni.

ARTICOLO III. APPARTENENZA E QUOTE.

Sezione 1. Classi di Appartenenza.

Ogni agenzia, organizzazione, istituzione, associazione o individuo coinvolto nel controllo delle zanzara e soggetti correlati ed interessato agli obiettivi dell'associazione può divenire un membro dell'EMCA.
Le categorie di appartenenza includono membri regolari, membri sostenitori, ed appartenenza onoraria.

  • Membri regolari:

    Un membro regolare pagherà quote annuali come deciso dal Regolamento. Potrà partecipare alle attività dell'associazione regolarmente contribuendo alla sua vita ed alla realizzazione dei suoi obiettivi. Ogni membro regolare avrà un voto alle Riunioni Generali.


  • Membri sostenitore:

    Tutte le persone che contribuiscono finanziariamente agli obiettivi dell'associazione pagando quote annuali stabilite dal Regolamento.

    Ne esistono 3 categorie:

    • Membri sostenitori individuali. Ogni individuo o associazione interessato a favorire gli sforzi dell'associazione può divenire un membro sostenitore.

    • Membri sostenitori governativi. Ogni agenzia governativa locale o nazionale interessata a favorire gli sforzi dell'associazione può divenire un membro sostenitore.

    • Membri sostenitori commerciali. Ogni organizzazione commerciale interessata a favorire gli sforzi dell'associazione può divenire un membro sostenitore.

    I nomi dei membri sostenitori sono elencati annualmente nelle pubblicazioni dell'associazione.
    I membri sostenitori hanno gli stessi doveri e diritti dei membri regolari.


  • Membri onorari:
    Ogni persona che ha reso un servizio distintosi nei vari campi di controllo delle zanzare e lavori correlati può essere nominata ad appartenenza onoraria. Ogni individuo che accetti questa nomina proposta dalla Direzione diviene membro onorario.
    I membri onorari godranno degli stessi diritti dei membri regolari e non pagheranno quote.

Sezione 2. Ammissione.

I nuovi membri sono ammessi dalla Riunione Generale secondo la proposta della Direzione.


Sezione 3. Esclusioni.

I membri possono uscire dall'associazione:

  • Con dimissioni scritte, almeno 3 mesi prima della fine dell'anno.
  • Da esclusione come sanzione per ogni atto che costituisca una perdita di materiale o un danno morale all'associazione, pronunciato dalla Riunione Generale secondo la proposta della Direzione.
  • Da espulsione decisa dalla Direzione per mancato pagamento delle quote.

ARTICOLO IV. FINANZE.

Sezione 1. Incassi.

Gli incassi dell'associazione sono composti dalle quote dei membri, concessioni da organismi governativi o privati, donazioni e lasciti e tutte le altre risorse che non siano incoerenti con le leggi in vigore.
Ogni cifra dovuta all’Associazione sarà raccolta, sarà spesa, e sarà giustificata dal Segretario/Tesoriere. Il Segretario/Tesoriere compilerà rapporti finanziari particolareggiati alla Direzione ed agli appartenenti all’ EMCA.


Sezione 2. Spese.

Le spese sono decise dal Segretario/Tesoriere. Il Segretario/Tesoriere può delegare parte dei suoi poteri, mettendo al corrente per iscritto, e con l’approvazione della Direzione, qualche altro membro della Direzione o un membro permanente del personale dell'associazione.


Sezione 3. le Quote.

L'ammontare delle quote annuali per ogni categoria di membri è deciso annualmente su proposta della Direzione ed approvazione della Riunione Generale.
Le quote di appartenenza sono pagabili fino al primo gennaio .Le nuove quote di appartenenza ricevute prima del primo ottobre saranno contate come membri per l'anno corrente. Nuove quote di appartenenza ricevute il primo di ottobre o dopo saranno accreditate all'anno finanziario che comincia il gennaio 1 seguente.


Sezione 4. Anno finanziario.

L'Anno finanziario comincia il primo gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno solare.


Sezione 5. Responsabilità.

Nessun ufficiale o membro dell'associazione sarà personalmente responsabile per i debiti, la passività, e gli obblighi dell'associazione.


Sezione 6.

Ufficiali e membri di Direzione non riceveranno salario per i loro doveri riguardo ad EMCA.


ARTICOLO V. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE.La struttura dell'associazione è basata su unità territoriali.

Sezione 1. Territori.

Ogni paese Europeo o confinante in cui eserciti almeno un’organizzazione di controllo zanzare regionale o nazionale oppure, 10 membri che risiedono all'interno del paese registrati come membri di EMCA può costituire un territorio di EMCA.

Può essere riconosciuta una regione all’interno dell'EMCA. Una regione può essere definita tra i territori di EMCA, ed anche una parte dei membri di un territorio di EMCA, quando interessi reciproci in problemi speciali riferiti al controllo delle zanzare basati sulle condizioni geomorfologiche, biotiche e climatiche debbano essere considerate. Le regioni saranno fondate solamente con l'accordo e il volere di almeno tre organizzazioni tra due territori di EMCA diversi.


Sezione 2. Definizione di nuove unità territoriali.

Una regione nuova può essere stabilita dalla firma dei direttori nazionali degli stati in questione. La proposta deve esporre i limiti territoriali e regionali, lo scopo della formazione, dimostri che un'unità organizzata già esiste, e che la sua definizione sarà utile e soddisferà gli obiettivi dell'EMCA. La proposta sarà accompagnata da uno scritto congiunto dei Direttori Nazionali dei territori esistenti su cui i confini la regione nuova e proposta dovrebbe insistere.
La conferma della definizione di un nuovo territorio richiederà un voto con la semplice maggioranza alla Riunione Generale ed il Direttore e dovrà essere approvato formalmente.


Sezione 3. Direttori Nazionali.

I Direttori Nazionali rappresenteranno i paesi o gli stati in tutte le questioni che concernono l'associazione. Loro sottostaranno al Consiglio di Amministrazione.
I membri dell'EMCA all'interno di ogni territorio istituito eleggeranno o nomineranno un Direttore Nazionale ed un Direttore dei Deputati con durata triennale, con durata limitata a due mandati consecutivi.


ARTICOLO VI. AMMINISTRAZIONE.

Sezione 1. Consiglio di Amministrazione.

La Direzione amministrerà gli affari dell'EMCA.


Composizione: Membri della Direzione consisteranno di tutti i Direttori Nazionali, più gli Ufficiali dell'associazione. Il Presidente servirà come Presidente della Direzione; i Presidenti eletti opereranno come vice presidenti. I Direttori Nazionali eletti come Ufficiali saranno sostituiti dai loro Direttori dei Deputati per sedere alla Direzione.


Elezione: L’Elezione dei Direttori Nazionali è menzionata all’ articolo V, sezione 3.


Riunioni della Direzione: Le Riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate almeno una volta l’anno e quando ritenuto necessario dal Presidente o da richiesta scritta da tre dei Direttori al Presidente. Il Segretario/Tesoriere ed il Direttore Esecutivo non sono membri votanti.
Le decisioni della Direzione saranno prese grazie ad una semplice maggioranza dei membri votanti.
La presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio di amministrazione è necessaria per prendere decisioni valide. In caso di quorum non ottenuto, un'altra riunione sarà convocata, nella quale delibereranno validamente purchè sia sufficiente il numero dei presenti. Nel caso un membro della Direzione non possa presenziare ad una riunione, può dare delega scritta del voto ad un altro membro della Direzione. Nessun membro della Direzione può ricevere più di due deleghe.


Sezione 2. Ufficiali, Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo avrà soprintendenza generale degli affari dell'associazione, farà raccomandazioni, e compirà i doveri come è specificato nello statuto. Il comitato esecutivo sarà soggetto alle direttive stabilite dalla Direzione.


Composizione: Gli Ufficiali dell'EMCA costituiranno il Comitato Esecutivo. Gli Ufficiali saranno il Presidente, il Presidente eletto, il Passato Presidente, il Direttore Esecutivo ed il Segretario/Tesoriere. Il Presidente, il Presidente eletto ed il Passato Presidente rimarranno in carica per un anno; il Direttore Esecutivo ed il Segretario/Tesoriere per un periodo di tre anni.


Elezione del comitato Esecutivo: Il Presidente eletto sarà eletto tramite uno scrutinio scritto inviato a tutti i membri dell’EMCA ogni anno, come menzionato nell’Articolo VIII Sezione 3.
L'ufficiale eletto servirà un anno come Presidente eletto prima di servire un anno come Presidente, e l'anno seguente come Passato Presidente.
Il Direttore Esecutivo ed il Segretario/Tesoriere saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di un posto vacante nell'ufficio del Presidente o del Presidente eletto, il successivo ufficiale in graduatoria può accedere all'ufficio vacante. Il posto vacante di qualche altro ufficio, incluso il Direttore Nazionale, Direttore Esecutivo o Segretario/Tesoriere sarà definito da una delibera della Direzione.


Riunioni: Le riunioni del Comitato Esecutivo saranno convocate almeno una volta l’anno, e quando ritenuto necessario dal Presidente o da una richiesta scritta di tre dei suoi membri. Il quorum richiesto del comitato esecutivo sarà la semplice maggioranza.
Le decisioni del Comitato Esecutivo saranno prese da una semplice maggioranza dei membri votanti.
La presenza di almeno la metà dei membri del Comitato Esecutivo è necessaria per prendere decisioni valide. In caso il quorum non venga realizzato, ci sarà un’altra convocazione, nella quale delibereranno validamente purchè si raggiunga il quorum.
Nel caso un membro del Comitato Esecutivo non possa presenziare ad una riunione, può dare delega scritta del suo voto ad un altro membro del Comitato Esecutivo. Nessun membro del Comitato Esecutivo potrà ricevere più di due deleghe.


ARTICOLO VII. I DOVERI DEGLI UFFICIALI E DEI MEMBRI DI DIREZIONE.

Sezione1. Consiglio di Amministrazione.

La Direzione amministrerà gli affari dell'EMCA e compilerà un programma di azione e di direttive, sarà operativo nel periodo tra le assemblee generale annuali.
Avrà i seguenti poteri, le responsabilità, ed i doveri:

  1. Definisca le regole per governare i propri procedimenti,
  2. Soprintenda all'amministrazione finanziaria,
  3. Stabilisca il bilancio annuale,
  4. Confermi ed approvi la definizione o l'abolizione di comitati speciali e gli impegni individuali per i membri o i presidenti di comitati,
  5. Prescriva direttive che governino le attività e le funzioni dell'EMCA,
  6. Determini il luogo e data di riunioni annuali e speciali e notifichi l'appartenenza dei membri,
  7. Riporti le sue azioni e decisioni ai membri ad ogni Riunione Generale per ratifica o approvazione e pubblichi annualmente questi rapporti nel Bollettino,
  8. Elegga il Direttore Esecutivo ed il Segretario/Tesoriere,
  9. Proponga l'ammontare di quote annuali per ogni categoria di membri,
  10. Proponga la nomina di membri onorari, l’ammissione di nuovi membri e le esclusioni.

Sezione 2. il Presidente.

Il Presidente dell'EMCA sarà presidente della Direzione, ed avrà le responsabilità di soprintendenza e gestione, come concerne all'ufficio, e gli altri poteri come è specificato nello statuto o propriamente assegnati dalla Direzione, ed avrà gli specifici doveri seguenti:

  1. Presieda a tutte le riunioni,
  2. Membro di ufficio di tutti i comitati tranne il Comitato di Nomina,
  3. Definisca le questioni da prendere in considerazione dalla Direzione,
  4. Esegua, insieme al Direttore Esecutivo, tutti i documenti legali,
  5. Stabilisca o abolisca comitati in concordanza con l’Articolo IX, e nomini i membri di tutti i comitati con l’approvazione della Direzione,
  6. Indica riunioni speciali,
  7. Inizi azioni speciali da corrispondenza o altro,
  8. Nomini i rappresentanti che agiscano nel nome dell'EMCA con specifiche direttive quando necessario,
  9. Compia gli altri doveri compresi normalmente dal ruolo

Sezione 3. Il Presidente eletto ed il Passato Presidente.

Il Presidente eletto agirà in assenza del Presidente, assisterà il Presidente ogni qualvolta richiesto ed annuncerà comitati in sostituzione del Presidente. Il Passato Presidente assisterà il Presidente ed il Presidente eletto coi doveri dei loro uffici come definito.


Sezione 4. Direttore Esecutivo.

Il Direttore Esecutivo avrà i doveri seguenti:

  1. Compiere od organizzare ogni azione demandata dalla Direzione come: le attività correnti, favorire lo sviluppo dell'EMCA e coordinare gli obiettivi, le direttive, le responsabilità ed i servizi dell'EMCA.
  2. Registrar i conservar les actes de les Assemblees Generals i de les reunions de la Junta, així com comunicar-les als membres de l’Associació mitjançant les seves publicacions oficials, o bé per correu.
  3. Registrare e tenere rapporti di ogni riunione della Direzione EMCA e tenere gli appartenenti informati attraverso le pubblicazioni ufficiali o la corrispondenza.
  4. Amministrare gli affari quotidiani dell’EMCA offrendo la leadership necessaria a personale dipendente e volontario.
  5. Avere custodia del sigillo dell’EMCA e gestire col Presidente della Direzione i documenti legali ed imprimere il sigillo.
  6. Sorvegliare tutte le operazioni finanziarie per l'EMCA come autorizzato dalla Direzione, in cooperazione col Segretario/Tesoriere.
  7. Essere membro riconosciuto di un’organizzazione onorevole, istituzione o società in un stato dove è attiva l’EMCA.

Sezione 5. Segretario/Tesoriere.

Il Segretario/Tesoriere avrà i doveri seguenti:

  1. Informare il Direttore Esecutivo su tutti i fondi regolarmente versati dall'EMCA,
  2. Servire come custode di fondi, atti di titolo, carte di affari, obbligazioni e le altre risorse che appartengono all'EMCA,
  3. Gestire, in consultazione con la Direzione, i fondi riservati dell'EMCA in maniera da assicurare la loro conservazione e consolidarne la crescita,
  4. Con l’approvazione della Direzione, ingaggiare un ragioniere iscritto all'albo per rivedere annualmente i libri,
  5. Preparare un rapporto finanziario annuale per l'anno corrente - e sottoporlo alla Riunione Generale per l’approvazione,
  6. Preparare, con il Direttore Esecutivo il bilancio proposto per il prossimo esercizio finanziario e sottoporlo alla Riunione Generale per l’approvazione,
  7. Compiere gli altri doveri relativi all'ufficio di Segretario/Tesoriere come può essere prescritto dalla Direzione,
  8. Essere membro riconosciuto di un’organizzazione onorevole, istituzione o società in un stato dove è attiva l’EMCA,

ARTICOLO VIII. RIUNIONI ED ELEZIONI.

Sezione 1. Riunione Generale.

L’EMCA terrà Riunioni Generali Annuali aperte a tutti i membri di EMCA.
La Riunione Generale avrà le responsabilità seguenti ed i doveri:

  1. Approvi ammissione o esclusione di nuovi membri,
  2. Approvi l'ammontare di quote annuali per ogni categoria di membri,
  3. Confermi la definizione di territori nuovi e approvi formalmente i Direttori.
  4. Ascolti il rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione ed approvi le sue proposte,
  5. Approvi il rapporto finanziario ed annuale ed il bilancio proposto per il prossimo anno,
    Ed avrà tutti gli altri doveri che non sono dedicati ad altro organo.

Il luogo e data delle Riunioni Generali saranno determinate dalla Direzione e saranno annunciate attraverso il Bollettino, o dai media che la Direzione potrà scegliere, non meno di un mese prima della data della detta riunione.

Ogni membro dell’EMCA avrà un voto alle Riunioni Generali. La presenza di almeno il 20 per cento dei membri dell'EMCA è necessaria per prendere decisioni valide. In caso di quorum non raggiunto, un'altra riunione sarà convocata, in cui si delibererà solo in caso di ottenimento del quorum.

Le decisioni delle Riunioni Generali saranno prese da una semplice maggioranza dei membri votanti.

Nel caso un membro dell'EMCA non possa presenziare ad una riunione, può dare delega scritta del suo voto ad un altro membro dell'EMCA. Nessun membro riceverà più di due deleghe.


Sezione 2. Riunioni Speciali.

L’EMCA può indire biennalmente una riunione speciale od un workshop con lo scopo di scambiare informazioni, che sarà aperta al pubblico. Il luogo e data di questo incontro saranno determinate dalla Direzione e saranno annunciate attraverso il Bollettino, o dai media che la Direzione può decidere, non meno di sei mesi prima della data prevista per la riunione.


Sezione 3. Elezione tramite scrutinio.

Il Direttore Esecutivo preparerà una rosa contenente i nomi dei designati, candidati per gli uffici di carattere elettivo, con uno spazio per il nome di un candidato per ogni ufficio: questa rosa sarà spedita nel mese di novembre a tutti i membri. Le schede saranno spedite anche ad ogni nuovo membro iscritto prima del 31 dicembre.

La scheda compilata sarà rispedita al Direttore Esecutivo in una busta non segnata all'interno di una busta sigillata firmata dal membro, prima del primo marzo. La quota di iscrizione dovrà essere pagata entro quella data o la scheda non potrà essere considerata.

Le buste non segnate contenenti le schede saranno scrutinate a partire dal primo lunedì successivo al primo marzo dal Direttore Esecutivo, in presenza di almeno due ufficiali o direttori dell'EMCA o loro designati. Ogni membro che voglia presenziare allo scrutinio può farlo, previo avviso scritto.

Ai candidati eletti sarà notificata l’elezione entro sette giorni dopo il conteggio ed al massimo due settimane prima della Riunione Generale Annuale. In caso di ballottaggio per qualche ufficio elettivo, l'elezione sarà decisa da un voto di maggioranza dei membri che votano alla Riunione Generale Annuale.


ARTICOLO IX. COMITATI DI EMCA.

Sezione 1.

Ci saranno due tipi di comitati in EMCA: a lungo ed a breve termine. A parte i comitati stabiliti dallo statuto, i comitati possono essere creati o aboliti dal Presidente con l’approvazione della Direzione.


Sezione 2. Termini.

I comitati opereranno per tre anni. I membri possono essere rinominati. Il presidente sarà nominato dal Presidente o dal Presidente eletto con approvazione della Direzione.
I membri di comitati a breve termine avranno una durata di un anno. I membri possono essere rinominati. Il presidente sarà nominato dal Presidente o dal Presidente eletto con approvazione della Direzione.


Sezione 3.

Gli appartenenti ai comitati saranno nominati dal Presidente o dal Presidente eletto. Solamente i membri di EMCA in regola con gli adempimenti dovuti all’EMCA possono far parte dei comitati. Il numero dei comitati sarà determinata dal Presidente che può, con l’approvazione della Direzione, aumentare o diminuire il numero di incaricati per supplire alla fine del mandato dei membri di comitato.


ARTICOLO X PUBBLICAZIONI.

Sezione 1. il Bollettino.

L’ EMCA pubblicherà il Bollettino come sua pubblicazione ufficiale. Il Bollettino sarà pubblicato una volta per anno o più di frequente, come il Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare. L'EMCA può pubblicare di quando in quando, in base all’interesse pubblico e le necessità, bollettini speciali ed altre pubblicazioni.

Tutti i membri dell’EMCA riceveranno il Bollettino. I nuovi membri, iscritti prima del primo ottobre, riceveranno tutte le pubblicazioni dell’anno corrente. I membri iscritti dopo il primo ottobre riceveranno la pubblicazione di dicembre.


Sezione 2. Direzione Editoriale.

La Direzione Editoriale consiste di almeno tre membri nominati dal Presidente per le pubblicazioni di routine. Ogni membro avrà un mandato triennale. Il Presidente nominerà un membro ritirato della Direzione Editoriale per servire come presidente durante l'ultimo anno del suo mandato. Il presidente di ognuna di queste direzioni opererà come membro del Comitato di Pubblicazione.


Sezione 3. Comitato di Pubblicazione.

Questa direzione consisterà di massimo tre membri nominati dal Presidente: il direttore per le pubblicazione di routine, e due nominati dal Presidente con un mandato di tre anni. Il Presidente può nominare un membro parimenti voluto come presidente durante l'ultimo anno del suo mandato. Il Comitato di Pubblicazione stabilirà le direttive riguardo a tutte le pubblicazioni dell'EMCA e seguirà da vicino lo sviluppo di bollettini e delle altre pubblicazioni speciali.


Sezione 4. I Redattori.

La Direzione nominerà i redattori del Bollettino e delle altre pubblicazioni regolari grazie alle raccomandazioni ricevute dal Comitato di Pubblicazione. I redattori saranno anche membri della Direzione Editoriale.


ARTICOLO XI. EMENDAMENTI ALLO STATUTO.

Sezione 1.

Questo statuto può essere corretto dalla Riunione Generale Annuale dell'EMCA tramite una maggioranza di due terzi dei membri presenti, o, se la Direzione delibera, da una scrutinio scritto speciale come menzionato all’articolo VIII sezione 3, sempre con una maggioranza di due terzi.


Sezione 2.

Tutte le proposte per correggere lo statuto saranno sottoposte al Direttore Esecutivo o al Presidente del Comitato Statutario almeno quattro mesi prima della data della Riunione Generale Annuale. Il rapporto e le raccomandazioni del Comitato Statutario saranno spedite ai membri della Direzione almeno sessanta giorni prima della Riunione Generale Annuale, ed il Direttore Esecutivo spedirà le copie del rapporto ad ogni membro di EMCA almeno trenta giorni prima della Riunione Generale Annuale.


ARTICOLO XII. SCIOGLIMENTO.

Una Riunione Generale Straordinaria sarà convocata dal Presidente per pronunciare lo scioglimento dell'associazione, con le stesse regole della Riunione Generale Annuale.

Su proposta della Direzione, i beni saranno distribuiti ad uno o più associazioni con scopi simili a quelli dell'EMCA. Tutte le concessioni ricevute per un specifico scopo che non sono state spese saranno restituite. Nessun membro dell'associazione può attingere ad una parte dei beni.


ARTICOLO XIII. L'ADOZIONE DELLO STATUTO.

Lo Statuto dell’EMCA è stato adottato alla Riunione Generale Costituente tenutasi il 28 marzo 2000 a Speyer, Germania.